Servizio idrico, poteri a Province Trento e Bolzano
La Corte Costituzionale nella sentenza 137/2014 ha stabilito che lo Stato non può attribuire poteri, compiti e funzioni all’Autorità per l’energia, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’Autorità per l’energia, anche per queste province autonome, può definire i livelli minimi del servizio, predisporre convenzioni, predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario, approvare le tariffe del servizio idrico integrato, adottare direttive per la trasparenza della contabilità che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio.